Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 16Articolo 18
Versione
24 maggio 1974
Art. 17. (Corsi di istruzione per i servizi telefonici)

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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