Art. 81. (Coniuge superstite)
La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.
La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. (5) (21a) (22) (26a)
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare. ((36)) Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. (10) ((36)) La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.
Sono salve le disposizioni dell' art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 .
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n.139 (in G.U. 1a S.S. 12/12/1979, n.338) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , in relazione al disposto dell' art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168 , del comma 3 dell'art. 81, "in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni", introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ma non oltre il 31 dicembre 1975". --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n.214 (in G.U. 1a S.S. 25/07/1984, n.204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), "nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie." --------------- AGGIORNAMENTO (21a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni." --------------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988, n.587 (in G.U. 1a S.S. 08/06/1988, n.587) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale, a norma dell' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 , del comma 3 dell'art. 81, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"". ---------------- AGGIORNAMENTO (26a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/3/1990, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni". --------------- AGGIORNAMENTO (36) La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 30 luglio 1997, n.284 (in G.U. 1a s.s. 06/08/1997, n.32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 81, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto".
Ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del comma 6, ultima proposizione, dell'art. 81, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , "che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato".
La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.
La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. (5) (21a) (22) (26a)
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare. ((36)) Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. (10) ((36)) La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.
Sono salve le disposizioni dell' art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 .
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n.139 (in G.U. 1a S.S. 12/12/1979, n.338) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , in relazione al disposto dell' art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168 , del comma 3 dell'art. 81, "in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni", introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ma non oltre il 31 dicembre 1975". --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n.214 (in G.U. 1a S.S. 25/07/1984, n.204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), "nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie." --------------- AGGIORNAMENTO (21a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni." --------------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988, n.587 (in G.U. 1a S.S. 08/06/1988, n.587) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale, a norma dell' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 , del comma 3 dell'art. 81, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"". ---------------- AGGIORNAMENTO (26a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/3/1990, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni". --------------- AGGIORNAMENTO (36) La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 30 luglio 1997, n.284 (in G.U. 1a s.s. 06/08/1997, n.32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 81, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto".
Ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del comma 6, ultima proposizione, dell'art. 81, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , "che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato".