Articolo 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
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24 maggio 1974
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6 gennaio 1977
Art. 118. (Disposizioni comuni)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."
Entrata in vigore il 6 gennaio 1977
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