Articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 97Articolo 99
Versione
24 maggio 1974
Art. 98. (Quote di aggiunta di famiglia)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.
Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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