Articolo 221 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 220Articolo 222
Versione
24 maggio 1974
Art. 221. (Calcolo delle competenze accessorie)

Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui e' venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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