Art. 24. (Servizi scolastici)
Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;
b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465 , dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 ;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))
Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;
b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465 , dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 ;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))