Art. 195. (Competenza per gli assegni accessori)
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita' di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilita'.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 , tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita' di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilita'.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 , tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.