Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 26Articolo 28
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24 maggio 1974
Art. 27. (Servizio prestato in zona di armistizio)

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 , e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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