Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 19Articolo 21
Versione
24 maggio 1974
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Versione
2 luglio 1997
Art. 20. (Servizio di volo)

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo. ((35)) --------------- AGGIORNAMENTO (35) Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19 , 20 , 21 e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Entrata in vigore il 2 luglio 1997
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