Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 22Articolo 24
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24 maggio 1974
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1 gennaio 2015
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1 gennaio 2022
Art. 23. (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate) ((Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18))
A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.

-------------- AGGIORNAMENTO (45)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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