Articolo 200 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 199Articolo 201
Versione
24 maggio 1974
Art. 200. (Documenti validi per la riscossione)

La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari e' documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validita', ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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