Art. 53. (Base pensionabile)
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall' articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , in favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , applicabile al personale militare in base all' articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 .
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado. (2) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'articolo 53 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976. ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall' articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , in favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , applicabile al personale militare in base all' articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 .
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado. (2) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'articolo 53 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976. ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".