Articolo 147 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 146Articolo 148
Versione
24 maggio 1974
Art. 147. (Servizi e periodi computabili a domanda)

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, puo' presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente