Articolo 232 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
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Versione
24 maggio 1974
Art. 232.
(Pensione privilegiata di riversibilita'- Morte del dipendente in attivita' di servizio)

Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilita'.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilita' di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla riversibilita' ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilita' privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se piu' favorevole, la pensione di riversibilita' liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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