Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato dall' art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 ;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all' art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765 , anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell' art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 , e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
g) docente presso universita' estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purche' ricorrano le condizioni previste dall' art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45 . ((21)) Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto. (2)
Se la domanda di riscatto e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto e' pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall' articolo 13, primo comma , e dall' articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore." --------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 21 gennaio 1988, n.44 (in G.U. 1a s.s. 27/01/1988,n.4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera h) del presente articolo "nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facolta' di riscatto dei servizi prestati in qualita' di lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere".