Articolo 158 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 157Articolo 159
Versione
24 maggio 1974
Art. 158. (Competenza)

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilita' e' liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilita' sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresi' nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonche' nei casi di consolidamento.
Per la riversibilita' della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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