Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 43Articolo 45
Versione
24 maggio 1974
Art. 44. (Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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