Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 70Articolo 72
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24 maggio 1974
Art. 71. (Criteri di classificazione)

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585 .
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 585 .
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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