Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 74Articolo 76
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24 maggio 1974
Art. 75. (Servizi antincendi e Corpo forestale)

Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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