Articolo 225 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 224Articolo 226
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24 maggio 1974
Art. 225. (Diritto alla pensione privilegiata)

Il personale che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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