Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 86Articolo 88
Versione
24 maggio 1974
Art. 87. (Consolidamento)

La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta' della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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