Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 maggio 1974
Art. 16. (Personale postelegrafonico)

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall' art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296 , nonche' quelli prestati dal personale indicato dall' art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 .
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 .
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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