Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 71Articolo 73
Versione
24 maggio 1974
Art. 72. (Coesistenza di piu' infermita')

Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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