Articolo 189 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 188Articolo 190
Versione
24 maggio 1974
Art. 189. (Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilita')

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilita'.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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