Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. ((16)) L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e' effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 24, comma 6) che "A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all' articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."