Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
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Versione
24 maggio 1974
Art. 65. (Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio)

Per i dipendenti civili le cui infermita' o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la pensione privilegiata e' pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente. Qualora le infermita' o le lesioni siano di minore entita', la pensione e' pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non puo' essere inferiore ad un terzo ne' superiore a otto decimi della base stessa in caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilita' in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata e' diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non puo' essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato e' liquidato con le norme stabilite per i militari, se piu' favorevoli.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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