Articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 115Articolo 117
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24 maggio 1974
Art. 116. (Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia)

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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