Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 49Articolo 51
Versione
24 maggio 1974
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Versione
19 gennaio 1982
Art. 50. (Personale addetto alla commutazione telefonica)

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.
((Il disposto di cui al comma precedente e' esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.))
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982
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