Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 maggio 1974
Art. 6. (Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi)

Un periodo di attivita' lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, e' valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui e' consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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