Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 46Articolo 48
Versione
24 maggio 1974
Art. 47. (Personale scolastico)

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente