Art. 112. (Riunione di servizi statali)
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."