Articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 99Articolo 101
Versione
24 maggio 1974
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15 febbraio 1980
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22 maggio 1984
Art. 100. (Assegno di superinvalidita')

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:


((1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000
2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000
3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000
4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.040.000
5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . .L. 4.320.000
6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . .L. 3.600.000
7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . .L. 2.880.000
8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000
9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.440.000)) (6) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' sono fissati nelle seguenti misure dal 1 gennaio 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 2 maggio 1984, n.111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificato dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , sono fissati nelle misure annue sopra descritte dal 1 gennaio 1984.
Entrata in vigore il 22 maggio 1984
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