Articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 143Articolo 145
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24 maggio 1974
Art. 144. (Recupero dell'equo indennizzo)

Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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