Articolo 167 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 166Articolo 168
Versione
24 maggio 1974
Art. 167. (Iniziativa d'ufficio o su domanda)

Il trattamento privilegiato e' liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto e' liquidato a domanda.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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