Articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 125Articolo 127
Versione
24 maggio 1974
Art. 126. (Casi di esclusione)

Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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