Articolo 206 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 205Articolo 207
Versione
24 maggio 1974
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Versione
5 settembre 1985
Art. 206. (Effetti)

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. ((15)) ((Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave)) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 7 agosto 1985, n.428 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione."
Entrata in vigore il 5 settembre 1985
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