Art. 193. (Comunicazione del decreto)
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, ((settimo)) comma.
Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, ((settimo)) comma.
Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.