Articolo 193 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 192Articolo 194
Versione
24 maggio 1974
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22 maggio 1976
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Versione
18 maggio 1986
Art. 193. (Comunicazione del decreto)

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, ((settimo)) comma.
Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Entrata in vigore il 18 maggio 1986
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