Articolo 226 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 225Articolo 227
Versione
24 maggio 1974
Art. 226. (Misura della pensione privilegiata)

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata e' liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se piu' favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianita' di servizio virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma e' attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacita' lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di detta rendita.
Nei casi di cecita' o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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