Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 maggio 1974
Art. 5. (Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto)

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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