Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 41Articolo 43
Versione
24 maggio 1974
>
Versione
22 maggio 1976
Art. 42. (Diritto al trattamento normale) ((Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo))
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente