Articolo 254 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 253Articolo 255
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24 maggio 1974
Art. 254. (Norme abrogate)

Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , e successiva integrazioni e modificazioni, nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo unico.
Sono, inoltre, abrogati l' art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , e le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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