Articolo 227 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 226Articolo 228
Versione
24 maggio 1974
Art. 227. (Trattamento di confronto - Aggravamento)

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato piu' favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art 70.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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