Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 40Articolo 42
Versione
24 maggio 1974
Art. 41. (Servizi non computabili)

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.
Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell' art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dall' art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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