Articolo 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
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Versione
24 maggio 1974
Art. 151. (Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio)

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attivita' spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non e' ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, pero', il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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