Articolo 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 107Articolo 109
Versione
24 maggio 1974
Art. 108. (Assegno di cura)

A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 .
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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