Art. 163. (Amministrazione centrale)
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472))
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472))