Articolo 163 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 162Articolo 164
Versione
24 maggio 1974
>
Versione
21 novembre 1987
Art. 163. (Amministrazione centrale)

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472))
Entrata in vigore il 21 novembre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente