Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 57Articolo 59
Versione
24 maggio 1974
Art. 58. (Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)

Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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