Articolo 191 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 190Articolo 192
Versione
24 maggio 1974
Art. 191. (Decorrenza e durata della pensione e degli assegni)

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali e' diversamente disposto.
La pensione di riversibilita' decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 , la pensione di riversibilita' viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa e' presentata oltre due anni dopo il giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermita' l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sara' corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonche' quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finche' duri la incapacita' di agire.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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