Articolo 247 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 246Articolo 248
Versione
24 maggio 1974
Art. 247. (Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria)

L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermita' e delle lesioni denunciate, sull'ascrivibilita' di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacita' lavorativa del dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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