Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 32Articolo 34
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24 maggio 1974
Art. 33. (Servizio prestato dai legionari fiumani)

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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